La dichiarazione di successione è obbligatoria – salvo casi particolari – e rappresenta un adempimento fiscale-amministrativo che deve essere effettuato dall’erede per trasferire tutti i beni del defunto, entro il termine di 12 mesi dal decesso del de cuius.

Un caso particolare che ha interessato a più riprese l’Agenzia delle Entrate riguarda la successione di un immobile e della spettanza in capo all’erede di poter usufruire delle agevolazioni prima casa, come di seguito meglio esposto.

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 26 aprile 2012 n. 40/E, ha fornito un chiarimento in risposta ad un interpello ordinario presentato da un contribuente che, essendo “deceduti i propri genitori, a distanza di un mese l’uno dall’altro, ciascuno proprietario per il 50 per cento di un immobile, adibito a loro abitazione principale. L’interpellante deve quindi presentare due distinte dichiarazioni di successione, la prima per la successione apertasi in morte del padre e la seconda per quella apertasi in morte della madre”, chiede la conferma della spettanza dell’agevolazione “prima casa”, in nome e per conto della madre deceduta (un mese dopo il padre), essendo in possesso dei requisiti normativamente previsti.

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L’Agenzia ha confermato che in caso di successione mortis causa, la cosiddetta “agevolazione prima casa” (articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000 n. 342 e nota II-bis all’articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro approvato con il Dpr 26 aprile 1986 n. 131) ai fini delle imposte ipotecarie e catastali può essere richiesta in anche dall’erede del titolare del diritto a sua volta deceduto, purché attesti l’originaria esistenza delle condizioni richieste dalla legge per far valere il diritto al beneficio.

Al riguardo è bene precisare che la condizione per poter usufruire delle agevolazioni “prima casa” per acquisto derivante dalla successione, che consentono di applicare le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (pari ad euro 200) anziché in misura percentuale del valore dell’immobile, è subordinata alla circostanza che il soggetto interessato richieda esplicitamente tale beneficio nella dichiarazione di successione o attraverso una dichiarazione integrativa, come da nota II-bis, prevista dal comma 4 del citato articolo 69 della legge n. 342 del 2000, che consente di richiedere l’agevolazione prima casa

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Pertanto, attraverso una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ossia una dichiarazione del chiamato all’eredità, resa nell’interesse proprio, che potrà essere presentata anche tramite un Professionista o un CAF (Centro Assistenza Fiscale) , concernente stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui si ha diretta conoscenza – ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 – l’interpellante può attestare l’esistenza delle condizioni che la legge richiede per far valere il diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 69, comma 3, della legge n. 342 del 2000.

Di leultime.info

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